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Codice di Procedura Civile

Art. 728 — Comparizione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/728parte di Codice di Procedura Civile
Art. 728. (Comparizione). Decorsi sei mesi dalla data dell'ultima pubblicazione, il giudice, su istanza del ricorrente, fissa con decreto l'udienza di comparizione davanti a se' del ricorrente e delle persone indicate nel ricorso a norma dell'articolo 726 e il termine per la notificazione del ricorso e del decreto a cura del ricorrente. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero. Il giudice interroga le persone comparse sulle circostanze che ritiene rilevanti; puo' disporre che siano assunte ulteriori informazioni, e quindi riferisce in camera di consiglio per i provvedimenti del tribunale, che questo pronuncia con sentenza.

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