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Codice di Procedura Civile

Art. 730 — Esecuzione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/730parte di Codice di Procedura Civile
Art. 730. (Esecuzione). La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta non puo' essere eseguita prima che sia passata in giudicato e che sia compiuta l'annotazione di cui all'articolo precedente.

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