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Codice di Procedura Civile

Art. 720 — Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione

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Art. 720. (Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione). Per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per la pronuncia di esse. Coloro che avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel giudizio di revoca per opporsi alla domanda, e possono altresi' impugnare la sentenza pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio.

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