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Codice di Procedura Civile

Art. 719 — Termine per l'impugnazione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/719parte di Codice di Procedura Civile
Art. 719. (Termine per l'impugnazione). Il termine per l'impugnazione decorre per tutte le persone indicate nell'articolo precedente dalla notificazione della sentenza, fatta nelle forme ordinarie a tutti coloro che parteciparono al giudizio. Se e' stato nominato un tutore o curatore provvisorio, l'atto di impugnazione deve essere notificato anche a lui.

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