Codice di Procedura Civile
Art. 721 — Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso
Art. 721. (Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso). I provvedimenti indicati nell'articolo 45 del libro primo del codice civile sono pronunciati dal tribunale in camera di consiglio, su ricorso degli interessati, sentito il pubblico ministero.
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