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Codice di Procedura Civile

Art. 718 — Legittimazione all'impugnazione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/718parte di Codice di Procedura Civile
Art. 718. (Legittimazione all'impugnazione). La sentenza che provvede sulla domanda d'interdizione o d'inabilitazione puo' essere impugnata da tutti coloro che avrebbero avuto diritto di proporre la domanda, anche se non parteciparono al giudizio, e dal tutore o curatore nominato con la stessa sentenza.

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