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Codice di Procedura Civile

Art. 684 — Revoca del sequestro

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Art. 684. (Revoca del sequestro). Il debitore puo' ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo, prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate.

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