Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 685
Codice di Procedura Civile

Art. 685 — Vendita delle cose deteriorabili

ELI /it/codice-procedura-civile/art/685parte di Codice di Procedura Civile
Art. 685. (Vendita delle cose deteriorabili). In caso di pericolo di deteriorazione delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, puo' ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate. Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 684 Art. 686 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.