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Codice di Procedura Civile

Art. 683 — Inefficacia del sequestro

ELI /it/codice-procedura-civile/art/683parte di Codice di Procedura Civile
Art. 683. (Inefficacia del sequestro). Il sequestro perde la sua efficacia se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681, se l'istanza di convalida e' rigettata con sentenza passata in giudicato, o se il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa. Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza passata in giudicato e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato, dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione.

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