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Codice di Procedura Civile

Art. 682 — Decisione separata sulla convalida

ELI /it/codice-procedura-civile/art/682parte di Codice di Procedura Civile
Art. 682. (Decisione separata sulla convalida). Nei casi previsti negli articoli 680 e 681 secondo comma, il giudice istruttore, se la trattazione del merito richiede una lunga istruzione, puo' disporre che le questioni relative alla convalida siano decise con sentenza parziale, prima del merito.

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