Codice di Procedura Civile
Art. 678 — Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili
Art. 678. (Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili). Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. Se il credito e' munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice puo' provvedere, nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
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