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Codice di Procedura Civile

Art. 679 — Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili

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Art. 679. (Esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili). Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio delle ipoteche del luogo in cui i beni sono situati. Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559.

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