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Codice di Procedura Civile

Art. 677 — Esecuzione del sequestro giudiziario

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Art. 677. (Esecuzione del sequestro giudiziario). Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili. Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, puo' ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode. Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211.

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