Codice di Procedura Civile
Art. 495 — Conversione del pignoramento
Art. 495. (Conversione del pignoramento). In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore puo' chiedere di sostituire alle cose pignorate una somma di danaro pari all'importo delle spese e dei crediti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti. La somma da sostituire al bene pignorato e' determinata con ordinanza dal giudice dell'esecuzione, sentite le parti. Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece.
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