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Codice di Procedura Civile

Art. 496 — Riduzione del pignoramento

ELI /it/codice-procedura-civile/art/496parte di Codice di Procedura Civile
Art. 496. (Riduzione del pignoramento). Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati e' superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, puo' disporre la riduzione del pignoramento.

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