Codice di Procedura Civile
Art. 494 — Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario
Art. 494. (Pagamento nelle mani dell'ufficiale giudiziario). Il debitore puo' evitare il pignoramento versando nelle mani dell'ufficiale giudiziario la somma per cui si procede e l'importo delle spese, con l'incarico di consegnarli al creditore. All'atto del versamento si puo' fare riserva di ripetere la somma versata.
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