Codice di Procedura Civile
Art. 450 — Giudice d'appello
Art. 450. (Giudice d'appello). L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi a controversie previste nell'articolo 429 deve essere proposto davanti alla sezione della corte d'appello che funziona come magistratura del lavoro, la quale e' integrata da due consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli esperti. Anche quando il giudizio di primo grado si e' svolto con rito ordinario, se la sentenza e' impugnata perche' il pretore o il tribunale ha ritenuto che il rapporto dedotto in giudizio non rientra fra quelli previsti nell'articolo 420, l'appello deve essere proposto alla sezione speciale e, se e' proposto in forma incidentale davanti al giudice ordinario, questi, con ordinanza, rimette il processo alla sezione speciale.
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