Codice di Procedura Civile
Art. 451 — Cambiamento del rito in appello
Art. 451. (Cambiamento del rito in appello). La sezione della corte di cui all'articolo precedente, se ritiene che il procedimento in primo grado non si e' svolto secondo il rito prescritto, provvede, quando occorre, a norma degli articoli 445 e 446.
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