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Codice di Procedura Civile

Art. 449 — Disposizioni sulle spese

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Art. 449. (Disposizioni sulle spese). Nelle cause di valore non superiore alle lire duemila non possono essere posti a carico del soccombente gli onorari dell'avvocato dal quale l'altra parte si e' fatta assistere. Nelle cause di valore superiore alle lire duemila, il giudice, quando condanna alle spese, determina, secondo le circostanze, se in esse siano da comprendere, in tutto o in parte, gli onorari dell'avvocato.

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