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Codice di Procedura Civile

Art. 448 — Rimessione al collegio

ELI /it/codice-procedura-civile/art/448parte di Codice di Procedura Civile
Art. 448. (Rimessione al collegio). Il giudice istruttore nel rimettere la causa al collegio per la discussione fissa l'udienza di cui all'articolo 190 entro i venti giorni successivi. Nei processi riguardanti controversie di cottimo, il termine e' ridotto a meta' e la sentenza deve essere pubblicata all'udienza di discussione.

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