Codice di Procedura Civile
Art. 445 — Passaggio dal rito ordinario al rito speciale
Art. 445. (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale). Il giudice, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti nell'articolo 429, sospende il processo affinche' abbia luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il termine perentorio per la riassunzione della causa col rito speciale. Nel pronunciare il provvedimento di cui al comma precedente, il collegio puo' disporre che il giudizio venga riassunto davanti al giudice istruttore per il compimento dei nuovi atti di istruzione che siano necessari.
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