Codice di Procedura Civile
Art. 446 — Passaggio dal rito speciale al rito ordinario
Art. 446. (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario). Quando il giudice rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non rientra fra quelli previsti nell'articolo 429, perche' relativa a diverso rapporto, dispone con ordinanza che gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che debbono essere osservate nel procedimento ordinario. Nel decidere la causa il giudice non puo' tener conto delle prove che sono state ammesse e assunte in deroga alle norme ordinarie.
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