Codice di Procedura Civile
Art. 444 — Sospensione del processo
Art. 444. (Sospensione del processo). Se la controversia riguarda l'applicazione di una disposizione di contratto collettivo o di una norma equiparata, ed e' in corso un processo collettivo riguardante l'applicazione di quella disposizione o norma, il giudice sospende il processo fino alla definizione di quello collettivo.
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