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Codice di Procedura Civile

Art. 423 — Notificazione ed efficacia formale della sentenza

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Art. 423. (Notificazione ed efficacia formale della sentenza). Subito dopo il deposito in cancelleria, la sentenza, a cura del cancelliere, e' notificato alle parti in causa e comunicata al pubblico ministero. La sentenza che stabilisce nuove condizioni di lavoro e' anche depositata presso gli uffici competenti a norma delle disposizioni vigenti. La sentenza della magistratura del lavoro acquista efficacia con la sua pubblicazione eseguita nelle forme prescritte per il contratto collettivo di lavoro.

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