Codice di Procedura Civile
Art. 424 — Prosecuzione del giudizio e istanza del pubblico ministero
Art. 424. (Prosecuzione del giudizio e istanza del pubblico ministero). Il pubblico ministero puo' sempre impedire l'estinzione del processo per rinuncia o mancanza di comparizione delle parti, facendo istanza di prosecuzione di esso in contumacia od assenza delle parti stesse.
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