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Codice di Procedura Civile

Art. 422 — Discussione e decisione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/422parte di Codice di Procedura Civile
Art. 422. (Discussione e decisione). Finita l'istruzione il presidente puo' disporre l'immediata discussione della causa oppure fissare un'apposita udienza non oltre i dieci giorni successivi. In questo secondo caso le parti possono essere autorizzate a scambiarsi, nel termine stabilito dal presidente, delle comparse contenenti le conclusioni gia' prese in udienza e lo svolgimento delle ragioni che le assistono. La decisione e' deliberata subito dopo chiusa la discussione e pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza. La sentenza e' depositata in cancelleria entro quindici giorni successivi.

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