Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 421
Codice di Procedura Civile

Art. 421 — Istruzione della causa

ELI /it/codice-procedura-civile/art/421parte di Codice di Procedura Civile
Art. 421. (Istruzione della causa). All'ammissione dei mezzi di prova provvede con ordinanza il collegio, il quale procede all'assunzione dei mezzi stessi in udienza, oppure delega uno dei suoi componenti all'assunzione di determinati mezzi di prova. Salvo il caso di consenso delle parti, la prova della potenzialita' economica dell'azienda e dei costi di produzione non puo' farsi che mediante atti e documenti esibiti dalle parti o pubblicati, interrogatorio delle parti, accesso giudiziale, e testimonianza di cittadini esperti estranei all'azienda.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 420 Art. 422 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.