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Codice di Procedura Civile

Art. 420 — Tentativo di conciliazione

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Art. 420. (Tentativo di conciliazione). Il presidente, nella prima udienza e in ogni momento del processo in cui se ne manifesti l'opportunita', deve cercare di indurre le parti ad un equo componimento. Il processo verbale di conciliazione ha l'efficacia di un contratto collettivo o di un accordo economico.

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