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Codice di Procedura Civile

Art. 419 — Costituzione in giudizio della parte convenuta e svolgimento del procedimento

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Art. 419. (Costituzione in giudizio della parte convenuta e svolgimento del procedimento). L'associazione convenuta o il curatore speciale di cui all'articolo 411 secondo comma si debbono costituire in giudizio nei modi indicati negli articoli 166 e 167. L'iscrizione a ruolo e' fatta d'ufficio dal cancelliere. Il procedimento si svolge con le norme ordinarie quando non e' diversamente disposto nel presente capo.

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