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Codice di Procedura Civile

Art. 418 — Notificazione e pubblicazione del ricorso

ELI /it/codice-procedura-civile/art/418parte di Codice di Procedura Civile
Art. 418. (Notificazione e pubblicazione del ricorso). Copia del ricorso e del decreto del presidente e' notificata a cura del cancelliere alle parti interessate e comunicata al pubblico ministero. A questo e' anche comunicato il processo verbale di cui all'articolo 415 secondo comma col decreto del presidente. Un estratto del ricorso o del processo verbale col decreto del presidente e' pubblicato a cura del cancelliere, e senza spese, nel Foglio degli annunzi legali della provincia, se la controversia interessa datori di lavoro o lavoratori di una sola provincia, altrimenti nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

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