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Codice di Procedura Civile

Art. 417 — Fissazione dell'udienza di comparizione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/417parte di Codice di Procedura Civile
Art. 417. (Fissazione dell'udienza di comparizione). Il presidente della magistratura del lavoro, entro ventiquattro ore dalla presentazione del fascicolo, fissa con decreto scritto in calce al ricorso l'udienza di comparizione delle parti e il termine entro il quale la parte convenuta si deve costituire in cancelleria. Con lo stesso decreto nomina, quando occorre, il curatore speciale di cui all'articolo 411 secondo comma. In caso di domanda proposta a norma dell'articolo 415 secondo comma, il decreto di fissazione dell'udienza e' steso in calce al processo verbale redatto a norma dell'articolo stesso.

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