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Codice di Procedura Civile

Art. 414 — Proposizione unilaterale della domanda

ELI /it/codice-procedura-civile/art/414parte di Codice di Procedura Civile
Art. 414. (Proposizione unilaterale della domanda). La domanda si propone mediante ricorso. Questo deve contenere: 1) l'indicazione della magistratura del lavoro davanti alla quale la domanda e' proposta; 2) l'indicazione dell'associazione che la propone e di quella nei confronti della quale e' proposta, o dell'ufficio del pubblico ministero se la domanda e' proposta da quest'ultimo; 3) l'oggetto della domanda; 4) l'esposizione dei fatti e delle ragioni sulle quali la domanda e' fondata e le relative conclusioni; 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione; 6) il nome e cognome del procuratore e l'indicazione della procura, se questa non e' apposta sullo stesso ricorso, o la dichiarazione della residenza o l'elezione di domicilio, nel comune in cui ha sede la magistratura del lavoro, del rappresentante dell'associazione che si costituisce senza ministero di procuratore.

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