Codice di Procedura Civile
Art. 415 — Proposizione bilaterale della domanda
Art. 415. (Proposizione bilaterale della domanda). Le parti possono d'accordo chiedere la decisione della controversia con ricorso sottoscritto da tutte e contenente le indicazioni di cui all'articolo precedente. La domanda puo' anche essere proposta verbalmente dalle parti, d'accordo, al presidente della magistratura del lavoro. Di essa si redige processo verbale.
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