Codice di Procedura Civile
Art. 413 — Patrocinio
Art. 413. (Patrocinio). Le parti possono stare in giudizio personalmente o col ministero di un procuratore legalmente esercente. Possono farsi assistere da non piu' di un avvocato e da uno o piu' consulenti tecnici. Il giudice puo' ordinare in ogni stato del processo la comparizione personale delle parti e puo' limitare il numero del consulenti tecnici.
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