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Codice di Procedura Civile

Art. 392 — Riassunzione della causa

ELI /it/codice-procedura-civile/art/392parte di Codice di Procedura Civile
Art. 392. (Riassunzione della causa). La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio puo' essere fatta da ciascuna delle parti non oltre un anno dalla pubblicazione della sentenza della corte di cassazione. La riassunzione si fa con citazione, la quale e' notificata personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.

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