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Codice di Procedura Civile

Art. 393 — Estinzione del processo

ELI /it/codice-procedura-civile/art/393parte di Codice di Procedura Civile
Art. 393. (Estinzione del processo). Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui all'articolo precedente, o si avvera successivamente a essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue; ma la sentenza della corte di cassazione conserva il suo effetto vincolante anche nel nuovo processo che sia instaurato con la riproposizione della domanda.

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