Codice di Procedura Civile
Art. 391 — Pronuncia sulla rinuncia
Art. 391. (Pronuncia sulla rinuncia). Sulla rinuncia la corte provvede con sentenza quando deve decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento, altrimenti provvede con ordinanza. L'ordinanza o la sentenza, che provvede sulla rinuncia, dispone la restituzione del deposito e condanna il rinunciante alle spese. L'ordinanza ha efficacia di titolo esecutivo. La condanna non e' pronunciata, se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.
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