Codice di Procedura Civile
Art. 388 — Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito
Art. 388. (Trasmissione di copia del dispositivo al giudice di merito). Copia del dispositivo della sentenza e' trasmessa dal cancelliere della corte a quello del giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, affinche' ne sia presa nota in margine all'originale di quest'ultima.
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