Codice di Procedura Civile
Art. 389 — Domande conseguenti alla cassazione
Art. 389. (Domande conseguenti alla cassazione). Le domande di restituzione o di riduzione in pristino e ogni altra conseguente alla sentenza di cassazione si propongono al giudice di rinvio e, in caso di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza cassata.
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