Codice di Procedura Civile
Art. 387 — Non riproponibilita' del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile
Art. 387. (Non riproponibilita' del ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile). Il ricorso dichiarato inammissibile o improcedibile non puo' essere riproposto, anche se non e' scaduto il termine fissato dalla legge.
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