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Codice di Procedura Civile

Art. 386 — Effetti della decisione sulla giurisdizione

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Art. 386. (Effetti della decisione sulla giurisdizione). La decisione sulla giurisdizione e' determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilita' della domanda.

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