Codice di Procedura Civile
Art. 386 — Effetti della decisione sulla giurisdizione
Art. 386. (Effetti della decisione sulla giurisdizione). La decisione sulla giurisdizione e' determinata dall'oggetto della domanda e, quando prosegue il giudizio, non pregiudica le questioni sulla pertinenza del diritto e sulla proponibilita' della domanda.
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