Codice di Procedura Civile
Art. 338 — Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione
Art. 338. (Effetti dell'estinzione del procedimento di impugnazione). L'estinzione del procedimento d'appello o di revocazione nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'articolo 395 fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto.
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