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Codice di Procedura Civile

Art. 337 — Sospensione dell'esecuzione e dei processi

ELI /it/codice-procedura-civile/art/337parte di Codice di Procedura Civile
Art. 337. (Sospensione dell'esecuzione e dei processi). L'esecuzione delle sentenze, delle quali non e' ordinata l'esecuzione provvisoria, rimane sospesa se e' proposto appello; l'esecuzione non e' sospesa per effetto delle altre impugnazioni, salve le disposizioni degli articoli 373, 401 e 407. Quando l'autorita' di una sentenza e' invocata in un diverso processo, questo puo' essere sospeso se tale sentenza e' impugnata.

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