Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 339
Codice di Procedura Civile

Art. 339 — Appellabilita' delle sentenze

ELI /it/codice-procedura-civile/art/339parte di Codice di Procedura Civile
Art. 339. (Appellabilita' delle sentenze). Possono essere impugnate con appello le sentenze definitive pronunciate in primo grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge o dall'accordo delle parti a norma dell'articolo 360 secondo comma. Le sentenze parziali possono essere impugnate soltanto insieme con la sentenza definitiva. E' inappellabile la sentenza che il giudice ha pronunciato secondo equita' a norma dell'articolo 114. Le sentenze del conciliatore, quando il valore della causa non eccede le lire seicento, sono inappellabili, tranne che per difetto di giurisdizione o per incompetenza.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 338 Art. 340 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.