Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 336
Codice di Procedura Civile

Art. 336 — Effetti della riforma o della cassazione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/336parte di Codice di Procedura Civile
Art. 336. (Effetti della riforma o della cassazione). La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 335 Art. 337 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.