Codice di Procedura Civile
Art. 318 — Querela di falso
Art. 318. (Querela di falso). Se,e' proposta querela di falso, il pretore o il conciliatore, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione, sospende il giudizio e rimette le parti davanti al tribunale per il relativo procedimento. Puo' anche disporre a norma dell'articolo 225 secondo comma.
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