Codice di Procedura Civile
Art. 319 — Rappresentanza davanti al conciliatore
Art. 319. (Rappresentanza davanti al conciliatore). Davanti al conciliatore, fuori della sede di pretura, le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo al giudice il potere di ordinare la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a consentire alla conciliazione.
↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.