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Codice di Procedura Civile

Art. 319 — Rappresentanza davanti al conciliatore

ELI /it/codice-procedura-civile/art/319parte di Codice di Procedura Civile
Art. 319. (Rappresentanza davanti al conciliatore). Davanti al conciliatore, fuori della sede di pretura, le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in atto separato, salvo al giudice il potere di ordinare la loro comparizione personale. Il mandato a rappresentare comprende sempre quello a transigere e a consentire alla conciliazione.

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