Codice di Procedura Civile
Art. 317 — Poteri istruttori del giudice
Art. 317. (Poteri istruttori del giudice). Il pretore o il conciliatore puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'.
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