Open·Parlamento
HomeNormeCodice di Procedura CivileArt. 297
Codice di Procedura Civile

Art. 297 — Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione

ELI /it/codice-procedura-civile/art/297parte di Codice di Procedura Civile
Art. 297. (Fissazione della nuova udienza dopo la sospensione). Se col provvedimento di sospensione non e' stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti debbono chiederne la fissazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla cessazione della causa di sospensione di cui all'articolo 3 del codice di procedura penale o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'articolo 295. Nell'ipotesi dell'articolo precedente l'istanza deve essere proposta dieci giorni prima della scadenza del termine di sospensione. L'istanza si propone con ricorso al giudice istruttore o, in mancanza, al presidente del tribunale. Il ricorso, col decreto che fissa l'udienza, e' notificato a cura dell'istante alle altre parti nel termine stabilito dal giudice.

↑ Tutti gli articoli di Codice di Procedura Civile · fonte Normattiva ↗

← Art. 296 Art. 298 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.