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Codice di Procedura Civile

Art. 298 — Effetti della sospensione

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Art. 298. (Effetti della sospensione). Durante la sospensione non possono essere compiuti atti del procedimento. La sospensione interrompe i termini in corso, i quali ricominciano a decorrere dal giorno della nuova udienza fissata nel provvedimento di sospensione o nel decreto di cui all'articolo precedente.

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